In data 05 Ottobre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi decreti attuativi previsti dal “Decreto Rilancio” (D.L. n.34/2020 del 19.05.2020, poi convertito in legge il 17.07.2020) da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che hanno ufficializzato:
– i requisiti tecnici che gli interventi devono rispettare per avere diritto alla detrazione (“Decreto Requisiti Tecnici”)
– il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi (“Decreto Asseverazioni”)
Tali decreti erano già stati presentati nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 06 Agosto 2020,contenente i “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” e i “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”
Per quanto concerne i nostri prodotti (tende a rullo, sia da interno che da esterno, e zanzariere), è possibile ottenere:
– la DETRAZIONE FISCALE DEL 50% del costo massimo detraibile, stabilito per legge (Allegato I del D.L. del 06 Agosto 2020) pari a 230 € a metro quadro, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari riguardanti l’installazione e la messa in opera delle tecnologie, che sarà restituita come credito d’imposta in 10 anni.
Questa agevolazione è valida:
a) per interventi singoli
b) fino ad un tetto massimo di detrazione di 60.000 €
c) per tutte le spese sostenute dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020
d) sia per le persone fisiche che giuridiche (con partita IVA)
Per ulteriori delucidazioni e requisiti rimandiamo a https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html
– la DETRAZIONE FISCALE DEL 110% del costo massimo detraibile (sempre pari a 230 € a metro quadro per lo stesso riferimento normativo per le schermature solari) al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari riguardanti l’installazione e la messa in opera delle tecnologie, che sarà restituita come credito d’imposta in 5 anni.
Questa agevolazione è valida:
a) per schermature solari installate in combinazione con uno dei tre interventi abilitanti trainanti* secondo il Decreto Rilancio (articolo 119, comma 1)
b) fino ad un tetto massimo di detrazione di 60.000 €
c) per tutte le spese sostenute dal 01 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021
d) per le persone fisiche
e) solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale
*Come interventi trainanti si intendono:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
Tutti questi interventi trainanti presentano limiti di spesa e particolari vincoli legati all’efficientamento energetico che si andrà ad ottenere con la sostituzione dei vecchi sistemi.
Nel caso in cui uno degli interventi trainanti sia vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus 110% potrà essere applicato anche agli interventi singoli trainati (come le schermature solari) purché si ottenga un miglioramento energetico di almeno due classi o la classe più alta, ad esempio grazie alla combinazione con altri singoli interventi (es. schermature solari + serramenti, schermature solari + fotovoltaico, ecc…)
Per ulteriori delucidazioni e requisiti rimandiamo a https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html
NOTA BENE – Requisito Gtot minore o uguale a 0,35
Ricordiamo che uno dei requisiti fondamentali per l’ottenimento delle detrazioni è l’attestazione che il valore di Gtot della combinazione vetro + schermatura solare sia minore o uguale a 0,35.
Questa prerogativa può essere accertata in due modi:
– da un tecnico asseverato che conosce sia la tipologia del vetro su cui andrà installata la schermatura solare, sia i dati solari del tessuto della tenda o zanzariera, entrambi dati necessari per il calcolo del Gtot;
– dal certificato del produttore che attesta il valore Gtot minore o uguale a 0,35 riferito al vetro di riferimento di tipo “C”, come indicato dalla normativa.
La nostra ampia gamma tessuti soddisfa in buona parte tale requisito, anche per alcuni tessuti per tende che vengono installate internamente all’edificio.
La lista dei valori Gtot e dei dati solari e ottici dei tessuti è presente al seguente link: http://www.marinellotende.com/gtot/Marinello-Tende-Dati-Gtot-proprieta-ottiche-e-solari.pdf
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti!!
